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Riconciliare il lavoro e la famiglia

Ci sono domande http://webpages.ca/ ineludibili alle quali occorre rispondere per dare senso ai nostri progetti di sviluppo. Alcune, apparentemente le meno pressanti, riguardano i temi relativi la conciliazione …

Quanto è importante, per il successo delle nostre aziende, la consapevolezza della differenza di genere? Come inserire, nella prospettiva dell’organizzazione e del funzionamento quotidiano dell’impresa, tale argomento. Che tipo di cambiamenti saranno necessari nella politica aziendale. Come trarne un vantaggio competitivo. Quanto, influirà sulle modalità di gestione delle risorse umane e come saranno attivate in questa diversa prospettiva. In che modo aiutare gli imprenditori e i dirigenti d’azienda a rendersi conto di queste nuove realtà? Questi sono alcuni dei temi che attualmente vengono affrontati in ogni parte del mondo produttivo.

 

 

 

I molti cambiamenti, avvenuti nelle società avanzate, hanno comportato un mutamento anche nell’esistenza delle persone, caratterizzando la loro vita e circoscrivendola a due sfere essenziali: quella del lavoro e quella della famiglia (e, più in generale, della vita privata). In questo modo, le donne e gli uomini che lavorano, si trovano sempre più costretti a moltiplicare gli sforzi per far fronte alle difficoltà che quotidianamente emergono dal conflitto lavoro-famiglia. Conflitto che molto spesso, si traduce nei termini di un’incompatibilità tra le esigenze del lavoro e le esigenze della vita personale, in particolar modo quelle che riguardano la gestione della famiglia.

Pur riconoscendo che la pressione del lavoro è alta, le aziende non si sono ancora rese conto dell’ampiezza del problema.  Ignorano generalmente che la seconda causa di sofferenza al lavoro, dopo quella dovuta al sovraccarico di lavoro, riguarda proprio la difficoltà a conciliare lavoro e famiglia. Esse dovranno prestare maggiore attenzione verso il problema, affinché possano realizzare adeguate forme di gestione delle risorse.

Conciliare l’efficienza al lavoro con la necessità di prestare le necessarie cure alla salute del figlio/a, che in quel momento ne ha bisogno, è problema di tipo personale e professionale. L’ansia del personale si ripercuote sull’azienda e sulla qualità del lavoro.

C’è un reciproco influenzamento tra vita professionale e vita familiare. L’azienda dovrà essere capace di realizzare adeguate misure di conciliazione, per agevolare la vita privata dei suoi dipendenti. Allo stesso tempo, avrà modo di influire direttamente e positivamente sulla stessa organizzazione aziendale e sui risultati della propria attività.

I dipendenti hanno ancora timore e vergogna di parlare dei loro problemi familiari al lavoro. Ma quando l’argomento non sarà più tabù, le aziende riusciranno ad avere più consapevolezza del problema e i dipendenti non saranno molto più soddisfatti del loro lavoro e della loro azienda.

In questa occasione vogliamo portare l’attenzione sull’argomento a partire da una serie di considerazioni.

Seguendo nel corso degli ultimi trenta anni l’evolversi dell’organizzazione del lavoro, non possiamo trascurare due elementi che attualmente evidenziano la centralità degli aspetti psico-sociali come fattore di stimolo e miglioramento della resa organizzativa e delle produttività dei lavoratori.

Tali elementi interagiscono non solo con la cultura e i climi organizzativi aziendali ma anche con gli interessi e le necessità individuali fuori dal lavoro, a cominciare dalle responsabilità familiari e genitoriali.

Il lavoro è cambiato in termini di “contenuti”, di “condizioni” e di organizzazione. Un ampio processo di trasformazioni, relative non solo al mercato del lavoro, ma anche ai modelli produttivi e regolativi, tutte all’insegna della “flessibilità”, ha improntato la stessa vita privata dei lavoratori.

Se il lavoro conserva un ruolo centrale nella società, può in certi casi entrare in conflitto con le ragioni della società stessa, soprattutto in quei casi in cui la responsabilità insita nell’attività professionale entra in conflitto con la responsabilità della famiglia. In questo caso vi è conflitto tra i due fondamentali modelli organizzativi della società: quello del lavoro e quello della famiglia L’azienda e la famiglia, la responsabilità di “produzione” e quello della “riproduzione” e cura, entrano in collisione; producendo costi aggiuntivi.

Emerge nei contesti di lavoro la necessità di un nuovo contratto psicologico che incontri l’aspettativa di flessibilità oraria lavorativa e allo stesso tempo conduca a ricercare soluzioni adeguate per aiutare donne e uomini a perseguire efficaci strategie di conciliazione vita-lavoro.

In effetti, se la dimensione strutturante del lavoro per le persone e la collettività è reale, il lavoro può tuttavia mutarsi in circostanze organizzative o situazioni individuali mal vissute che influenzano non positivamente la vita delle persone e delle organizzazioni, comportando costi psicologici elevati che si assommano a quelli di natura puramente patrimoniale.

La evoluzione tecnologica e la necessità di essere sempre più competitivi, hanno accresciuto la pressione sulla organizzazione aziendale e le persone che vi lavorano. Per molte di esse il tempo dedicato al lavoro è aumentato e allo stesso tempo si sono moltiplicati i tipi di impiego cosiddetti atipici. Le esigenze della vita oltre il lavoro sono diventate sempre più numerose nel corso degli anni, anche perché le strutture familiari sono cambiate e la percentuale delle persone occupate che hanno minori o anziani a carico è nel tempo aumentata. Ci troviamo di fronte nuove problematicità e nuove opportunità.

Diventa più difficile attualmente conciliare le esigenze del lavoro con gli impegni genitorialii e familiari. Tale difficoltà crescente comporta conseguenze che hanno un costo, sia per le imprese che per le persone in esse occupate e le loro famiglie. Le organizzazioni di lavoro hanno una responsabilità e un ruolo da esercitare in materia di conciliazione lavoro-famiglia. Le pratiche, che favoriscono la conciliazione delle responsabilità familiari e del lavoro, sono vantaggiose sia per le aziende che per le donne e gli uomini che vi lavorano. Tenendo conto dei vantaggi che ne derivano, queste pratiche dovrebbero essere più estese di quanto non lo sono attualmente.

 

Conciliare le responsabilità familiari e professionali ha sempre comportato una certa difficoltà, ma sembra che la difficoltà di riuscirci sia aumentata considerevolmente nel corso degli ultimi anni, in particolare per il fatto che la maggioranza dei genitori, uomini e donne, sono attualmente attivi nel mercato del lavoro.

Tutto questo deriva dal fatto che si sono verificati cambiamenti profondi e durevoli che, in modo accelerato, nel corso di circa trenta anni, si sono verificati all’interno della famiglia, del lavoro e della società in generale.

 

Attraverso i profondi cambiamenti che, a partire dagli anni Settanta, il nuovo diritto di famiglia ha innescato, si sono prodotte notevoli trasformazioni sociali che hanno delineato modelli di famiglia più centrati sull’individuo e, allo stesso tempo, caratterizzati da una relazione familiare elettiva connotata dall’autonomia, dall’autoregolazione normativa e dalla negoziazione, ma anche dall’instabilità.

Dal punto di vista strutturale, i fenomeni che hanno contribuito maggiormente a determinare le trasformazioni sono di tipo socio-demografico: aumento delle separazioni e dei divorzi, delle convivenze, delle famiglie dette unipersonali e monogenitoriali, delle famiglie ricostituite dopo il divorzio, delle nascite fuori dal matrimonio.

Sono trasformazioni che evidenziano la diffusione di una pluralità di modelli familiari, palese anche sul piano relazionale, perché la vita delle famiglie oggi è sempre più caratterizzata da scelte e strategie di coppia o individuali che hanno come presupposto l’autonomia e l’autoaffermazione dei singoli membri.

Nel quadro delle profonde trasformazioni che in questi anni hanno investito i rapporti tra generazioni e quelli tra generi, la famiglia mononucleare, caratterizzata dalla coppia uomo/donna con figli, non rappresenta più la “normale” struttura entro la quale prendono corpo i legami primari. Vi sono oggi nuove forme che la famiglia può assumere e che diventano occasione di trasformazione della comunità sociale.

Si è verificato un notevole cambiamento nel tessuto sociale, innescato da una “eclissi progressiva della figura paterna” che prima era centrale nella gestione del potere e nella trasmissione dei valori etici. A una struttura gerarchica, verticale, con a capo il padre, si sostituisce la coppia dei genitori: in sostanza assistiamo a una distribuzione del potere decisionale. Crescere i figli è diventato un progetto comune da portare avanti con una condivisione di responsabilità e di valori.

Al declino della “patria potestà” ha corrisposto una sempre maggiore rilevanza di valori materni.

Tra i molti e radicali i cambiamenti introdotti con il nuovo diritto di famiglia del 1975 possismo trarne utili riferimenti, quali ad esempio : l’attribuzione dell’esercizio della patria potestà sui figli ad ambedue i genitori, con una fortissima e significativa rivalutazione del ruolo della donna in quanto genitrice; il riconoscimento della centralità del lavoro casalingo ai fini del consolidamento e del potenziamento delle risorse del nucleo familiare; la rivalutazione sulla linea successoria, del coniuge, posto prima dei figli, a conferma di una concezione del matrimonio come impresa solidale alla cui realizzazione contribuiscono a pari titolo sia l’uomo che la donna; l’obbligo dei genitori di educare i figli nel rispetto delle loro inclinazioni e non più nel rispetto della morale corrente.

L’insieme di mutamenti legislativi ha determinato profonde trasformazioni nell’immagine complessiva del matrimonio, della famiglia, dell’apertura alla vita,  imboccando la strada della “nuova famiglia” che si è delineata sul finire del Novecento e che occupa gli scenari italiani, sostanzialmente anche europei, dei primi anni Duemila.

Per quanto riguarda il lavoro, vi sono stati cambiamenti profondi che hanno avuto l’effetto di complicare maggiormente la assunzione delle responsabilità genitoriali e familiari. Si pensi in particolar modo alla estesa varietà degli orari di lavoro cosiddetti atipici (a tempo determinato, a tempo parziale, a turni, di sera, di notte, a chiamata, ecc.) e dei lavori atipici (temporaneo, a tempo determinato, a tempo parziale, flessibile, condiviso, ecc.). Molte persone scelgono volontariamente questo genere di impieghi, per molteplici ragioni, spesso familiari, e soprattutto donne; ma la parte del lavoro atipico involontario non smette di crescere. I giovani in età di fondare una famiglia o che hanno già dei bambini piccoli sono particolarmente coinvolti da questo fenomeno poiché sono soprattutto loro che occupano quei posti di lavoro. D’altra parte, le ristrutturazioni e le trasformazioni tecnologiche che sopraggiungono in un contesto di concorrenza accresciuta hanno l’effetto di generare un ritmo di lavoro più rapido che non ha in se nulla che possa ridurre la pressione sulla famiglia e l’impiego.

Alle trasformazioni che sono sopraggiunte in seno alla famiglia e nel mondo del lavoro si aggiungono altri fattori che contribuiscono anche a spiegare perché diventa più esigente ai nostri giorni conciliare lavoro e famiglia. Pensiamo a un fenomeno come la estensione delle città che ha come effetto di allungare i tempi di percorrenza per recarsi al lavoro e per tornare a casa, riducendo di colpo il tempo dedicato alla famiglia e alla vita privata. Possiamo anche far cenno al prolungamento degli orari dei servizi e del commercio: se i consumatori ne possono approfittare, viceversa il personale che fornisce questi servizi si vede costretto a lavorare in orari non comuni; per coloro che lavorano in settori in espansione, il compito di conciliare lavoro e famiglia può complicarsi maggiormente soprattutto quando deve tener conto dell’orario inerente la custodia dei figli.

Occorre tener conto anche del fatto che il costante aumento delle donne che lavorano non è un fenomeno passeggero ma un fenomeno strutturale stabile che ha forti ripercussioni dentro e fuori l’azienda e che richiede all’azienda e ai suoi manager un vero e proprio cambio di paradigma.

Del resto la politica nazionale ha nel corso del tempo portato molta attenzione sul problema. Per avere un quadro di riferimento ancora più completo, occorre tener conto che in questi ultimi trenta anni sono avvenuti cambiamenti anche sul piano legislativo orientati a creare pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro, avendo come obiettivo la parità sostanziale tra donne e uomini sul piano professionale.

Essi hanno un riferimento diretto con la evoluzione del concetto di conciliazione tra lavoro e famiglia. Chiedendo perdono per eventuali omissioni, possiamo ricordare la

Legge 1294/1971: Tutela delle lavoratrici madri; il DPR 1026/1976: Regolamento di esecuzione della legge 1204/1971; la Legge 903/1977: Parità di trattamenti tra uomini e donne in materia di lavoro; la Legge 194/1978: Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza; la Legge 125/1991: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro; la Legge 215/1992: Azioni positive per l’imprenditoria femminile; Legge 476/1998: Legge che modifica la 184/1983; la Legge 53/2000: Disposizioni per il sostegno della maternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città; il DL 151/2001: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, e a norma dell’art. 15 della legge 53/2000; il DL 198/2006: Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 246/2005.

Una giurisprudenza abbastanza estesa. Si tratta ora di produrre il cambiamento culturale adeguato. Nella certezza che la flessibilità organizzativa originata e orientata alla conciliazione tra le responsabilità del lavoro e quelle della famiglia possa tradursi in una convenienza anche per le aziende.

La conflittualità tra il mondo del lavoro e quello della famiglia comporta delle conseguenze costose per le persone che lavorano e per le loro famiglie ma anche per le aziende.

Le ricerche scientifiche lo hanno dimostrato: un gran numero dei genitori impegnati, soprattutto le madri, vivono un livello di stress eccessivo in ragione della tensione crescente tra lavoro e famiglia. Per queste persone gli effetti si avvertono sul piano della salute fisica e mentale (fatica, stress, insonnia, burout, depressione, ecc.), sul piano economico e professionale ( si corre il rischio di verdersi ridurre il valore dell’impiegabilità e di conseguenza l’avanzamento di carriera, ma soprattutto si rischia di perdere denaro in relazione alla riduzione del tempo lavorato o alla richiesta di ferie non pagate per ragioni familiari, ecc.), così che sul piano relazionale e affettivo (deteriorizzazione delle relazioni genitori-figli, ridotta disponibilità verso il coniuge, verso la famiglia allargata, gli amici, ecc.). Fino a questo momento, sono soprattutto le donne che hanno assorbito i contraccolpi di questa realtà; anche perché esse sono attualmente più presenti sul mercato del lavoro e allo stesso tempo continuano ad assumersi il carico della maggior parte dei compiti domestici e familiari.

E’ provato che le aziende subiscono anch’esse dei contraccolpi derivanti dal conflitto lavoro-famiglia e che esse ne pagano il prezzo. I costi si traducono tra l’altro in termini di assenteismo e di ritardi, di diminuzione della motivazione al lavoro, dell’avvicendamento del personale, del rifiuto di nuove assegnazioni o promozioni, di difficoltà di reclutamento, di formazione insufficiente della mano d’opera in ragione della mancanza di tempo da dedicarvi (durante o fuori gli orari regolari di lavoro)

La interferenza dei ruoli tra quello di genitore/famigliare e quello di lavoratore diventa dunque sempre più grande e non può più essere ignorata.

La famiglia è un luogo privilegiato in cui ci addestriamo all’esercizio del potere.

La famiglia è un  luogo privilegiato in cui ci addestriamo all’esercizio del potere.

 

Con questa affermazione Wood (1996) ci stimola a riflettere che la famiglia è la struttura sociale fondamentale che insegna come ottenere ciò che vogliamo dagli altri. E’ nella famiglia che impariamo come viene usato il potere e tutte le famiglie “funzionano” grazie al potere. Probabilmente abbiamo una concezione negativa con il potere – sembra voler suggerire Wood – perché gran parte della nostra esperienza con il potere è traumatica. Nella nostra vita abbiano iniziato ad essere amati, ma anche manipolati, controllati, puniti e addirittura maltrattati da persone di potere. Il potere della madre, del padre e a volte dei fratelli e delle sorelle maggiori è stato quello che ci ha fornito le lezioni più importanti e conformato le nostre convinzioni e i nostri atteggiamenti riguardo al potere. Forse questo è il motivo principale per cui noi cerchiamo di evitare il nostro stesso potere. Ne abbiamo paura.

 

Queste affermazioni trovano conferma in un’interessante teoria della competenza interpersonale e della socializzazione riguardante il sé nella famiglia formulata da L’Abate (1994), che sottolinea come la famiglia sia il setting principale all’interno del quale ha luogo lo sviluppo e la socializzazione della personalità.

 

In seguito L’Abate (1997) è riuscito ad illustrare le evidenze empiriche che portano a considerare la famiglia come il setting dal quale le inclinazioni della personalità e le loro devianze si sviluppano e si diffondono; puntualizzando una teoria evolutiva della socializzazione della personalità che considera le abilità di amare e di negoziare come le pietre angolari della competenza personale e interpersonale. Questa teoria afferma che noi abbiamo bisogno di trovare dei modi e dei mezzi per determinare le relazioni causali rilevanti sia a livello individuale sia al livello multidirezionale.

 

La personalità viene definita da L’Abate in base alle abilità di amare e di negoziare (L’Abate, 2000: 31). L’abilità di amare si riferisce in modo specifico all’ambiente familiare; l’abilità di negoziare, invece, concerne anche altri ambienti: la scuola, il lavoro, il tempo libero, i contesti di tempo e di spazio relativi agli spostamenti. Queste abilità vengono acquisite attraverso un processo di socializzazione derivante dai contributi familiari e culturali, influenzato a volte anche da fattori organici e genetici. L’individualità viene definita come il modo in cui una persona afferma, esprime e definisce la propria importanza all’interno di relazioni intime e non.

 

Dall’abilità di amare e dalla abilità di negoziare derivano le modalità dell’essere, del fare e dell’avere. L’essere deriva dall’abilità di amare. Fare e avere derivano dall’abilità di negoziare.

 

Scrive L’Abate che, nelle relazioni funzionali, essere, fare e avere sono bilanciati e vissuti in modo flessibile e appropriato. Nelle relazioni disfunzionali, fare e avere sono enfatizzati o intensificati a scapito dell’essere. Aggiungendo: “Essere, fare e avere possono apparire, ad una prima occhiata, concetti piuttosto astratti. Tuttavia, se vengono definiti attraverso risorse specifiche, sfociano in abilità osservabili – rispettivamente presenza, performance e produzione. Tutte e tre le modalità sono necessarie per vivere e per trarre gioia dalla vita. Essere implica un processo evolutivo nel quale l’abilità della presenza è necessaria – cioè, essere disponibile emotivamente nei confronti delle persone che si amano, il cui amore è reciproco. Esso viene definito dalla combinazione di due risorse: importanza e intimità. La negoziazione implica un processo di problem-solving, di contrattazione e di decisione che coinvolge sia il fare sia l’avere. Il fare o performance deriva dalla combinazione di informazione e servizi. La produzione è un’abilità che risulta dall’avere, in questo contesto, beni e denaro. La combinazione di fare e avere dà forma al costrutto di potere Coloro che possiedono queste modalità hanno potere su coloro che non le hanno” (L’Abate, 2000: 41)..

Gravidanza, parto e puerperio: a volte una selva oscura

Sono ancora una volta le scene drammatiche di un film a scuotere la coscienza troppo a lungo sopita e metterci a confronto con una realtà non nuova. Così, il film di Cristina Comencini (Quando la notte, 2011), straordinariamente intenso, squarcia il velo dell’ipocrisia mettendoci a confronto con la pesante sofferenza esistenziale di una maternità complicata. E’ la storia di una donna sola davanti alla propria incapacità di essere la brava madre che, razionalmente, vorrebbe essere; narrata da un film che ci costringe a tener conto di un lato oscuro e tuttavia importante della maternità. Quel senso di solitudine e sofferenza interiore che invade la protagonista è una realtà che può fare paura, tuttavia non possiamo nasconderci che in molti casi è parte della maternità. E’ uno stato d’animo che ha bisogno di essere riconosciuto e legittimato, prima ancora che curato. Non deve far paura o vergogna e tanto meno essere nascosto. continua a leggere il mio intervento su paginemediche.it, approfondisci depressione post partum

Madre e nonno troppo protettivi: condannati per maltrattamenti in famiglia

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 ottobre 2011, n. 36503, ha confermato la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, già disposta dai giudici di merito in capo alla madre e al nonno materno, giudicati “iperprotettivi” nei confronti di un ragazzino minore di età.

Nei fatti la madre e il nonno materno del minorenne ricorrono per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che li ha condannati per il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 c.p., che confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di Ferrara. I due ricorrenti risultano imputati per aver in concorso tra loro, in qualità di conviventi, rispettivamente del figlio e del nipote minore di età, commesso il reato di maltrattamenti in famiglia, mediante atteggiamenti iperprotettivi verso il minore medesimo, consistiti nel non far frequentare con regolarità la scuola, nell’impedire la sua socializzazione, nell’impartire uno stile di vita tale da incidere sullo sviluppo psichico, con consequenziali disturbi deambulatori, ed infine per avergli rappresentato la figura paterna come negativa e violenta, imponendogli di farsi chiamare col cognome materno.

I giudici di merito, concordi sulla qualificazione del reato ascritto, hanno definito le condotte poste in essere dai due imputati quali “atteggiamenti iperprotettivi” ed “eccesso dì accudienza”, “deprivazioni sociali” come l’impedimento dei rapporti coi coetanei, e “deprivazioni psicologiche”, come la rimozione della figura paterna.

Siffatte condotte sono state ritenute idonee a ritardare nel minore lo sviluppo psicologico relazionale, coi coetanei e la figura paterna, nonché l’acquisizione di abilità in attività materiali e fisiche, come la corretta deambulazione.

La Cassazione, nello svolgere le proprie argomentazioni poste a base del rigetto il ricorso, premette che la sentenza di secondo grado, oggetto dell’impugnazione, non può essere valutata isolatamente, bensì deve essere esaminata in correlazione con la sentenza di primo grado, definendo entrambe “sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti”. La Corte d’Appello ha confermato la prima sentenza attraverso un giudizio di diritto che per la difesa non può essere condiviso: per confermare la citata decisione, avrebbe addirittura “rimodellato” la configurazione del reato di maltrattamenti ed i relativi elementi costitutivi, per rendere applicabile la fattispecie astratta a condotte che, sempre secondo la tesi difensiva, non possono rientrare nell’ambito dell’elemento oggettivo della norma del c.p.

Infatti l’ipercura e l’iperprotezione, per la difesa, non possono costituire l’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti, poiché che tra le condotte di chi maltratta e di chi ipercura o iperprotegge sussiste “un’incompatibilità strutturale insanabile”.

La Corte tuttavia rammenta che nel reato di maltrattamenti, ex art. 572 c.p. l’oggetto giuridico non è rappresentato soltanto dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da condotte violente, bensì pure dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle persone, citando un proprio precedente (Cass. pen. sez. 6, 37019/2003), a prescindere quindi da condotte di carattere vessatorio e violento.

Circa l’elemento soggetto, gli ermellini rilevano che la persistenza delle metodiche di iperaccudienza e di isolamento, talora imposte e talora concordate, rappresenta un chiaro sintomo della ricorrenza in capo agli imputati dell’”intenzionalità” che connota il reato oggetto del capo di imputazione.

(Altalex, 18 ottobre 2011. Nota di Laura Biarella)

http://www.altalex.com/index.php?idu=118897&cmd5=2eb93ab8c007e01909a3cbbf5ffeec2c&idnot=53955

La tutela dei minori nella programmazione televisiva è un bene giuridico rilevante

In una situazione di contrasto (e di necessario bilanciamento) fra il diritto alla cronaca e all’informazione, e il diritto di tutela dei minori, entrambi costituzionalmente protetti, va privilegiato quello dei minori, considerando per converso recessivo gli altri con esso confliggenti. Questo l’indirizzo accolto dal Tar Lazio, sez. III ter, nella sentenza n. 7694 del 4 ottobre che si conclude con il rigetto del ricorso per l’annullamento della delibera con la quale la Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha condannato la ricorrente società emittente televisiva al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 50.000,00.

Nella fattispecie veniva riscontrato dal Garante che diversi servizi di cronaca nera, prevalentemente a sfondo familiare, anche coinvolgenti minori, erano caratterizzati dall’impiego di una terminologia particolarmente forte ed impressionante, non strettamente funzionale alla comprensione delle notizie ed accompagnati dalle immagini delle vittime dei reati. Il tutto accadeva nella fascia oraria di programmazione protetta in assenza di alcun presidio atto a dissuaderne la visione da parte dei minori.

Non può nascondersi, allo stato, la crescente sensibilizzazione da parte della pubblica opinione nei confronti della tutela dei minori, attenzione che si è esternata, invero, in tutte le sedi, politiche, istituzionali, culturali, sociali ed anche da parte degli organi di informazione, specie con la crescente diffusione dei mezzi di comunicazione mediatica.

Del resto anche i diversi provvedimenti normativi evidenziano, come il legislatore abbia conferito alla tutela degli utenti minori dei mezzi di comunicazione un particolare rilievo, rendendo obbligatoria la dettagliata disciplina contenuta nel Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori, e traducendo le regole di comportamento ivi declinate in precisi precetti normativi alla cui violazione è correlato il potere sanzionatorio dell’AGCOM.

In particolare vengono in rilevo, in quanto interessati dalla tematica oggetto della controversia:

a) l’art. 31 della Costituzione, laddove al comma 2 si prevede che la Repubblica protegge l’infanzia, riconoscendo, dunque, a detta tutela il rango costituzionale (protezione che ha poi trovato autorevoli conferme anche a livello internazionale, come nella convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176);

b) l’art. 4, del D.Lgs. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione) che opera il bilanciamento tra beni tutti meritevoli di tutela, prevedendo un divieto relativo alla messa in onda di trasmissioni suscettibili di ledere lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, attraverso l’adozione di particolari cautele. Esso, in particolare, nel

delineare i principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti, garantisce, tra l’altro: la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all’odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

c) il Codice di autoregolamentazione relativo alla TV e minori, emanato dall’allora Ministero per le Telecomunicazioni il 29 novembre 2002, e contenente l’impegno assunto e sottoscritto da vari operatori del settore radiotelevisivo (fra i quali anche la stessa società ricorrente), a prendere il testo dello stesso Codice quale riferimento unico in materia, al fine di dare effettività e concretezza alla tutela dei diritti e dell’integrità psichica e morale, sia nella parte in cui sono definite le norme di comportamento che le norme di diffusione e controllo. In particolare,

I par. 1.2, lett. a), 2.3 e 3.1, del Codice prevedono l’impegno delle emittenti … a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori; .. a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.

Da tali citate disposizioni, il Collegio asserisce, è possibile enucleare sia precisi divieti di carattere generale, che devono intendersi applicabili in senso assoluto e trasversalmente a qualunque tipo di trasmissione, (ci si riferisce al divieto di messa in onda di scene di violenza gratuita o pornografiche o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità), sia un ulteriore specifico divieto funzionale alla tutela dello sviluppo fisico, psichico o morale dei minori.

Divieto quest’ultimo che diversamente dagli altri assume valenza relativa, e cioè deve essere ragguagliato alle trasmissioni potenzialmente idonee a ledere lo specifico bene protetto, ma, tuttavia, suscettibile di deroga solo allorché la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico consentano di escludere che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi (si richiama sul punto Cass. Civ, Sez. I, 6 aprile 2004, n. 6760).

Lilla Laperuta

http://www.diritto.it/docs/5087715-la-tutela-dei-minori-nella-programmazione-televisiva-un-bene-giuridico-rilevante?tipo=news&source=1