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Aumentano i crimini ai danni degli anziani. L’esigenza di un aggiornamento per i poliziotti si rende necessaria

L’imbroglio, l’inganno, il raggiro, con lo scopo di trarre profitto a danno degli altri, appartengono da sempre alla storia dell’umanità. Dal famoso serpente fino alle strategie illecite dei nostri giorni, che si rivelano attraverso molteplici forme.

Una variegata articolazione di truffe finanziarie, offerte di lavoro poco serie, vincite alla lotteria inesistenti, nipoti inverosimili che compaiono all’improvviso, phishing, Nigeria connection, pratiche commerciali scorrette, venditori porta a porta simili al gatto e la volpe  di Pinocchio. E altro ancora.

E’ unproblema che affligge tutta la società e che molto spesso rimane sottovalutato.

In particolare, le persone anziane, sempre più numerose, sono costantemente bersaglio di malintenzionati che cercano di approfittare della loro scarsa vigilanza. Ogni giorno si registrano vittime raggirate, imbrogliate e derubate. E l’attenzione normalmente è più centrata sul reato e sull’entità del danno, trascurando la la sofferenza diretta della persona.

Se da un punto di vista giuridico, si tratta del comportamento di “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri uningiusto profitto con altrui danno…“; di un’azione illecita che genera un detrimento o pregiudizio materiale (la perdita di un bene); raramente si tiene conto dell’impatto che l’evento delittuoso ha sulle vittime.

Si immagina, infatti, che la truffa sia un crimine meno violento di altri. Ma, come numerose ricerche hanno messo in luce, è minima la differenza tra gli effetti traumatici di un crimine violento e quelli di una “banale” truffa.

Le persone che hanno subito una truffa possono vivere soggettivamente un’esperienza simile a quelle di violenza o di abuso e, di conseguenza, provare sentimenti di colpa, vergogna, scarsa autostima, “rabbia”, umore depresso, isolamento e insensibilità sociale, giudizio morale negativo da parte di altri,sfiducia, somatizzazioni e disturbi di vario tipo.

Spesso, e penso soprattutto alle persone anziane, si patisce una doppia vittimizzazione: quella (primaria) direttamente in relazione con il comportamento dannoso e quella (secondaria) relativa alla stigmatizzazione da parte dei parenti e degli amici della vittima e anche a ciò che si vive nel corso delle indagini.

Molto spesso accade anche che, chi ha subito il reato, viva il proprio dramma nel silenzio assoluto e nell’isolamento, sviluppando nel corso del tempo problematiche psico-sociali molto più complesse.

La vigilanza dei parenti e degli amici risulta essere il migliore strumento di difesa, anche se esiste una cornice giuridica sufficiente a inquadrare le attività delittuose e a perseguire i reati che spesso non vengono presi in considerazione, perché non denunciati, oppure perché le denunce non possono essere adeguatamente supportate da prove atte a dimostrare la realtà dei fatti.

Secondo me, un’attività efficace di contrasto alla criminalità fraudolenta può essere realizzata attraverso lo sviluppo di una cultura di prevenzione articolata su piani diversi, quali ad esempio campagne di sensibilizzazione, con adeguate forme di comunicazione e informazione, per medici di base, operatori sociali e della polizia, oppure per la cittadinanza più esposta; corsi di formazione ad hoc per operatori sociali e della polizia; un adeguato supporto psicologico delle persone particolarmente vulnerabili; organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto; una conforme realizzazione di punti d’ascolto e sostegno telefonico, ed altro ancora, che in questa occasione ometto di citare.

Per quanto concerne l’intervento sui casi, ritengo di primaria importanza la qualità della presa in carico da parte della Polizia nel momento in cui la vittima denuncerà i fatti. In queste circostanze, un ascolto paziente e attivo volto innanzitutto al conforto della persona è fondamentale; possibilmente all’interno di uno spazio accogliente, tranquillo e rispettoso della intimità delle esperienze vissute; che offra sicurezza innanzitutto attraverso un ascolto cortese e rispettoso, tale da creare un clima di fiducia e confidenza.

Se adeguatamente preparati, gli addetti della polizia potrebbero essere in grado di fornire anche un primo soccorso psicologico, competente e umano, in grado di sostenere le persone senza essere intrusivi; valutare i bisogni e le preoccupazioni della persona; aiutare le vittime a soddisfare i loro bisogni primari e aiutarle a ottenere le informazioni per raggiungere i servizi e il sostegno sociale di cui hanno bisogno; proteggere le persone da eventuali nuovi danni.

Lo psicologo rimarrebbe a disposizione per i casi più complicati.

 

Manca una cultura dell’attività di polizia

Dal caso Ruby al delitto di via Poma: 
lo sguardo dell’avvocato Nino Marazzita 
sulla giustizia italiana

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Il 27 gennaio il New York Times ha posto una domanda ai suoi lettori: cosa dice degli italiani la loro tolleranza nei confronti dell’edonismo di Silvio Berlusconi? Io, pochi giorni dopo, ho rigirato la questione all’avvocato Marazzita. “Dice che siamo un popolo che ha perso il senso civico”, mi ha risposto, con la prontezza di chi quella domanda se l’era già posta un milione di volte.

E come lo recuperiamo?


La gente si deve ribellare. Politicamente non c’è soluzione, perché la politica è nelle mani del Presidente del Consiglio. Berlusconi la spunta sempre, perché compra, illude, da. Ha una schiera di fedeli che lo difende con le unghie e con i denti. Quello che serve è una rivoluzione promossa da quella parte di società che ha ancora il senso della legalità, che non può più tollerare un governo incapace di intervenire sulle questioni importanti.

La cosa preoccupante, a mio avviso, è che la mentalità di moltissimi italiani è quella di Berlusconi: del resto non è stato eletto dal Padre Eterno, ma da tantissime persone che in lui vedono un modello da emulare, non certo da condannare. Interpellati sulle feste ad Arcore, in molti hanno risposto: “magari mia figlia partecipasse!”, “beato lui!”. Questo non lascia ben sperare.

Infatti questa storia del Rubygate non sembra aver intaccato più di tanto la sua immagine. In un certo senso, dopo Noemi e la D’Addario, è storia vecchia.
 Intendiamoci, Berlusconi non sarebbe il primo uomo a pagare una donna in cambio di prestazioni sessuali. Quando Gronchi, democristiano, era Presidente della Repubblica, c’era un viavai di donne al Quirinale che non aveva nulla da invidiare ad Arcore. Quello, però, era un uomo che aveva il senso dello Stato e che rispettava le forme. Non si è mai arrivati ad una simile deriva. Si diceva, si mormorava, ma in quell’Italia codina non si sconfinava oltre la dimensione del petegolezzo sussurrato.

Oggi, invece, quello che accade durante le feste di Berlusconi è sulla bocca di tutti e noi siamo oggetto di derisione da parte dei giornali e delle televisioni di tutto il mondo. Il problema è che siamo in un tale stato di arretratezza giuridica e costituzionale che la classe politica attuale risulta inamovibile. Da giurista penso che ci vorrebbe una repubblica presidenziale, perché più agile, più funzionale. Ma poi, se immagino che Berlusconi potrebbe diventare il Presidente, inorridisco: se siamo arrivati fino a questo punto con i poteri che ha ora, tutto sommato limitati, figuriamoci con quelli di Capo di Stato.

La magistratura è al centro del mirino di Berlusconi e dei suoi. Il premier ha definito le inchieste a suo carico “farsesche, degne della Ddr”. Lei pensa ci sia un accanimento nei suoi confronti?
 L’indipendenza della magistratura è la chiave di volta dell’indipendenza di un Paese democratico. La libertà può essere garantita solo dalla divisione dei poteri. Ma, come fanno notare i giuristi più sottili, se l’esecutivo e il legislativo sono due poteri che derivano direttamente dal popolo attraverso le elezioni, quello giudiziario è un ordine. 
Oggi, però, l’ordine giudiziario si è trasformato in un potere, che talvolta prevale sugli altri. Ma perché? Perché la politica è assente e la Procura è costretta ad agire, diventando un controllore etico. 
Il problema è che dopo la Prima Repubblica non si è creata una classe dirigente nuova, ma solo un rimescolamento di quella precedente. Non si parla neanche più di politica, ma solo di un vecchio satrapo incapace di gestire il governo e se stesso. 

Secondo lei ci sono squilibri nella situazione attuale? E’ necessaria una riforma della giustizia o va bene così com’è?
Nel sistema italiano uno squilibrio c’è: quello tra accusa e difesa. Il nuovo Codice di procedura penale, ad esempio, ha degradato la prova agli indizi: si può arrivare ad una condanna se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti. Questo è un grosso passo indietro nella cultura giuridica, un danno culturale: prima un sospetto non dava luogo a nessuna iniziativa di tipo processuale e per emettere una condanna serviva una prova certa e assoluta. Qual è il risultato di questa modifica? Ci sono moltissime sentenze in più rispetto a 19 anni fa, quando è stato fatto il nuovo Codice. Ci sono più impugnative, più appelli, più ricorsi in Cassazione e, soprattutto, più revisioni di processi.

In quest’ultimo caso, ad esempio, c’è stato un cambiamento significativo. Una volta si poteva chiedere una revisione del processo solo se in possesso di nuove prove decisive, come una nuova e comprovata confessione. In questi anni, invece, la Cassazione ha considerato anche prove già valutate, ma integrate in un contesto nuovo. Le revisioni dei processi, del resto, aumentano perché si commettono più errori. Il rito inquisitorio precedente era sì arretrato e medievale, ma evidentemente queste carenze erano supplite dalla maggiore professionalità dei giudici, da una più spiccata capacità di capire, di valutare gli elementi probatori.

Mi fa un esempio di una sentenza emessa sulla base di soli indizi?

Un esempio è la condanna di Raniero Busco per l’omicidio di via Poma. In quel processo gli elementi, un morso e alcune tracce di Dna, non mi sembrano sufficienti per una verifica. 
Attenzione alla prova scientifica, non è così certa come si possa pensare. Anche la più semplice come il Dna presenta dei problemi: il Dna può essere preso male, gli elementi organici oggetto di accertamento possono essere contaminati. Quando la prova scientifica è esatta, poi, può essere al massimo un elemento di verifica. Busco era il fidanzato di Simonetta Cesaroni, quindi il fatto che il suo Dna sia stato rilevato sul corpo della vittima non sembra sufficiente per emettere una condanna. Lo stesso vale per il morso. E poi il movente? Il pubblico ministero l’ha ricostruito così: il giorno dell’omicidio la Cesaroni e Busco si spogliano e si mettono a fare l’amore. Da alcune lettere di Simonetta si evince che lei fosse molto innamorata, ma non ricambiata dal suo fidanzato. Simonetta, mentre era con Busco, arrabbiata per qualcosa che lui avrebbe detto, impugna un tagliacarte e inizia a minacciarlo. Busco, di fronte a questa reazione, avrebbe perso la testa e inferto 29 coltellate a Simonetta. Le sembra credibile? A me pare che un movente simile giustificherebbe il contrario, cioè che la persona respinta, in questo caso la Cesaroni, nutrisse sentimenti di odio.

A me, in sostanza, sembra che manchino prove concrete. Ci sono state troppe imprecisioni durante le indagini, troppi dettagli trascurati e poi ripresi anni dopo. I vestiti di Simonetta, ad esempio. Sulla scena del crimine non sono stati trovati perché, secondo l’accusa, erano serviti per pulire il sangue. Sei anni fa, però, in una trasmissione televisiva della Leosini un medico legale, uno dei migliori che abbiamo in Italia, ha dichiarato di essere in possesso di quei vestiti e di custodirli nell’Istituto di medicina legale di Torino. Che senso ha esaminarli anni dopo?

C’è, però, il problema dell’alibi di Busco, che il giorno dell’omicidio prima ha dichiarato di trovarsi con un suo amico, poi nel suo garage a lavorare sulla macchina. 
Busco è la prima persona ad essere sentita. Alle tre del mattino è alla Squadra Mobile che rende l’interrogatorio. Pare, però, che nessuno degli investigatori gli chiese mai l’alibi o, come ha dichiarato l’ex capo della Mobile Nicola Cavaliere, l’alibi venne chiesto verbalmente ma non fu mai verbalizzato. Gli fu chiesto nuovamente nel 2004, a 14 anni dall’omicidio: chi di noi saprebbe dire con esattezza dove e con chi si trovava un giorno di così tanto tempo fa?

Come ho già detto, gli elementi a disposizione sono troppo deboli. I raffronti sul morso sul seno di Simonetta sono stati fatti da una fotografia del cadavere, quindi non sono sufficienti a dimostrare che si è trattato di un episodio di violenza prima dell’omicidio e non un atto durante un precedente rapporto sessuale. Busco, poi, non aveva ferite addosso subito dopo il delitto. L’assassino avrebbe usato la sinistra, mentre Busco non è mancino. Con queste contraddizioni, in assenza di prove e di un movente, non si può emettere una condanna.

In questa tendenza, in cui l’indizio può essere una prova, le intercettazioni hanno un ruolo molto rilevante. 
I grandi fenomeni criminali non si possono combattere senza le intercettazioni. Certo, al momento in Italia si tende a farne un abuso. Per sapere se due persone si incontrano per organizzare un piano criminale, non c’è bisogno di intercettare tutte le persone con cui parlano. E’ tutta questione di buon senso, di misura e di capacità professionale. Sta al giudice capire se una parola è criptata o equivoca.

Ci sono dei casi in cui si commettono errori a dir poco grossolani. Prendiamo, per esempio, il caso di Yara, la ragazzina scomparsa vicino Bergamo. Il primo indiziato è stato un ragazzo marocchino, Mohammed Fikri. Durante una telefonata pareva avesse detto: “Allah mi perdoni, l’ho uccisa io”. Dopo il consueto processo mediatico, però, si è scoperto il malinteso linguistico: si trattava infatti, non di una confessione, ma di un’imprecazione. La persona a cui stava telefonando non rispondeva. Lo stesso è accaduto a Bari: un ingegnere francese e uno sceicco-imam siriano, in seguito ad alcune intercettazioni telefoniche, vengono arrestati con l’accusa di terrorismo internazionale. Per un errore di traduzione, il loro discorso relativo all’acquisto di una tonnellata di melograni, che in francese si dice “pommegranate”, era diventato un piano di attacco terroristico con granate. Il problema è che, nel nostro Paese, manca una cultura dell’attività investigativa. Come si cerca di ovviare? Con intercettazioni telefoniche a tappeto: tanto qualcuno prima o poi parla.

Pensa che se ne faccia un uso eccessivo?


Le intercettazioni devono essere concentrate. Nel caso di Berlusconi, i magistrati di Milano pare abbiano fatto molte ore di intercettazioni: è normale che la gente si ponga anche il problema del costo. In Inghilterra, la prima sentenza sul caso Calvi [trovato morto sotto un ponte sul Tamigi, n.d.r.] è stata quella di suicidio. Un secondo processo, però, dimostrò che si trattò di omicidio. Il giudice che emise la prima sentenza, allora, fu costretto a risarcire l’erario dei soldi spesi per un processo il cui esito fu poi smentito.
In Italia c’è stato un referendum per la responsabilità civile, per la quale l’82% degli italiani si è espresso a favore. Una legge, però, non è mai stata fatta. Io credo, invece, che una responsabilità civile ed erariale sia necessaria: se ti mettono ingiustamente in carcere, non devi risarcire solo la vittima, ma anche lo Stato che ha speso soldi in intercettazioni e agenti.

Alcuni sostengono che la pubblicazione sui giornali delle intercettazioni comporti un ingiusto processo mediatico prima di una sentenza effettiva. Lei cosa ne pensa?
Io penso che il dovere del giornalista sia far sapere, anche se talvolta finisce per essere controproducente. Il segreto investigativo serve a tutelare l’acquisizione delle prove. Guarda il caso dell’Olgettina: rendendo note le intercettazioni si sono avvertite tutte le persone coinvolte. Tanto è vero che Berlusconi le ha convocate tutte per organizzare una difesa: questo è un chiaro caso di inquinamento probatorio. 
Il problema è che, se venisse osservato il segreto investigativo, in un Paese in cui ci vogliono due anni per fissare un’udienza preliminare, le cose le verremmo a sapere molti anni dopo. Che senso avrebbe venire a conoscenza di Ruby nel 2013?

 

“In Italia manca una cultura dell’attività investigativa”

L’opinione dell’avv. Nino Marazzita

intervista raccolta da  Eleonora Fedeli

 

courtesy: Polizia e Democrazia, Gennaio-Febbraio/2011 – Interviste

 

Che cosa pensano i cittadini europei della loro polizia ?

La loro percezione varia se i essi vivono a Madrid, Lisbona o Parigi?

 

L’EUPCN (European Crime Prevention Network) ha pubblicato recentemente “Public opinion and policy on crime prevention in Europe”, un rapporto che raccoglie l’opinione dei cittadini di 21 paesi europei e che si basa su uno studio condotto dall’ESS (European Social Survey) tra il 2010 e il 2011. Purtroppo mancano i dati relativi alla Romania, Lettonia, Lussemburgo, Malta e Italia; tuttavia la ricerca mantiene inalterato il suo importante valore documentale.

L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di valutare il livello di fiducia degli Europei per la loro polizia e la legittimità che essi le riconoscono.

Tre sono state le domande poste ai cittadini europei per rilevare la percezione globale che essi hanno dell’attività di polizia:

–      i servizi di polizia lavorano bene o male?

–      entrano spesso o raramente di loro iniziativa in contatto con la popolazione ?

–      i cittadini sono soddisfatti della loro azione?

E’ stato posto in evidenza in primo luogo che gli europei sono piuttosto positivi, il 65% si è espresso a favore della qualità dell’attività di polizia. Tuttavia le risposte date alle domande mettono anche in risalto che non esiste per forza una correlazione diretta tra questi tre item.

In concreto, la frequenza dei contatti tra la popolazione e servizi di polizia non sembra influenzare sistematicamente il livello di soddisfazione dei cittadini e nemmeno il loro apprezzamento qualitativo del lavoro di polizia.

Tra i Paesi nei quali i contatti tra polizia e popolazione sono frequenti, alcuni evidenziano buoni risultati in termini di soddisfazione della popolazione, mentre per altri, questo livello di soddisfazione è nettamente inferiore. Allo stesso tempo, un paese come la Finlandia registra un consenso comune sulle frequenze di contatti tra la polizia e la popolazione, con soddisfazione dei cittadini rispetto all’attività  della polizia e la valutazione positiva della qualità di tale attività. Vi sono però altre realtà di paese che mostrano dati molto diversi.

Per valutare la fiducia che gli Europei hanno nei confronti della loro polizia, lo studio si è concentrato sulla capacità di prevenzione delle forze di polizia e anche sulla loro imparzialità.

La polizia è in grado di prevenire la criminalità?

Solo la metà degli Europei ne è convinta. Un dato interessante: nelle persone che sono state vittime recenti di un fatto di criminalità, l’apprezzamento dell’efficacia della polizia in termini di prevenzione è minore. E’ stato  anche messo inluce che l’opinione della popolazione varia poco tra i diversi paesi che hanno partecipato allo studio. Alla domanda sull’imparzialità dei servizi di polizia, i risultati sono più contrastati secondo i paesi. Un esempio? Mentre il 91% dei Finlandesi è convinto di tale imparzialità, all’incirca il 50% degli abitanti della Lituania condividono la stessa opinione. E quando si tratta di una eventuale differenza di trattamento in funzione dello stato di ricchezza o di povertà delle persone oggetto di un intervento di polizia, le differenze tra i paesi sono ugualmente importanti: il 76% di opinioni positive nei Paesi Bassi, rispetto al 22% in Grecia con, tuttavia, una costanza tra tutti i paesi: più la persona coinvolta sarà povera, meno essa sarà convinta di questa imparzialità. 

Come valutano cittadini europei la legittimità della loro polizia?

Nei confronti del quesito, lo studio ha avuto la possibilità di stabilire una correlazione tra due percezioni, cioè che:

–      le forze di polizia e il cittadino hanno lo stesso apprezzamento di ciò che è bene e male;

–      il cittadino ritiene che obbedire agli ordini della polizia è un obbligo.

Chiaramente, più il cittadino sente di condividere gli stessi valori morali della polizia, e più sarà incline a rispettare le sue direttive … anche se questo sentimento di valori condivisi può fortemente variare secondo i paesi.

In generale, i 2/3 degli Europei apprezzano positivamente il modo in cui la loro polizia agisce, anche se i risultati rimangono contrastanti in funzione dei Paesi.

Truffe a danno di anziani: l’attenzione va “centrata” sulle vittime

L’imbroglio, l’inganno, il raggiro, con lo scopo di trarne profitto a danno degli altri, appartengono da sempre alla storia dell’umanità. Dal famoso “serpente” fino alle strategie illecite dei nostri giorni che si rivelano attraverso molteplici forme: una variegata articolazione di truffe finanziarie, offerte di lavoro poco serie, vincite alla lotteria inesistenti, nipoti inverosimili che compaiono all’improvviso, phishing, “Nigeria connection”, pratiche commerciali scorrette, venditori porta a porta simili al “gatto” e la “volpe”, e altro ancora.

 

E’ un problema che affligge tutta la società e che molto spesso rimane sottovalutato. In particolare, le persone anziane, sempre più numerose, sono costantemente bersaglio di malintenzionati che cercano di approfittare della loro scarsa vigilanza. Ogni giorno si registrano vittime raggirate, imbrogliate e derubate.

E l’attenzione normalmente è più centrata sul reato e sull’entità del danno e si trascura la sofferenza diretta della persona.

 

Se da un punto di vista giuridico, si tratta del comportamento di “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno …”; di un’azione illecita che genera un detrimento o pregiudizio materiale (la perdita di un bene)  raramente si tiene conto dell’impatto che l’evento delittuoso ha sulle vittime, si  immagina, infatti, che la truffa sia un crimine meno violento di altri. Ma, come numerose ricerche hanno messo in luce, è minima la differenza tra gli effetti traumatici di un crimine violento e quelli di una “banale” truffa.

 

Le persone che hanno subito una truffa possono vivere soggettivamente un’esperienza simile a quelle di violenza o di abuso e, di conseguenza, provare sentimenti di colpa, vergogna, scarsa autostima, “rabbia”, umore depresso, isolamento e insensibilità sociale, giudizio morale negativo da parte di altri, sfiducia, somatizzazioni e disturbi di vario tipo. Spesso, e penso soprattutto alle persone anziane, si patisce una doppia vittimizzazione: quella (primaria) direttamente in relazione con il comportamento dannoso e quella (secondaria) relativa alla stigmatizzazione da parte dei parenti e degli amici della vittima e anche a ciò che si vive nel corso delle indagini. Molto spesso accade anche che chi ha subito il reato viva il proprio dramma nel silenzio assoluto e nell’isolamento, sviluppando nel corso del tempo problematiche psico-sociali molto più complesse.

 

La vigilanza dei parenti e degli amici risulta essere il migliore strumento di difesa; anche se esiste una cornice giuridica sufficiente a inquadrare le attività delittuose e a perseguire i reati; che spesso non vengono presi in considerazione, perché non denunciati, oppure perché le denunce non possono essere adeguatamente supportate da prove atte a dimostrare la realtà dei fatti.

 

Secondo me, un’attività efficace di contrasto alla criminalità fraudolenta può essere realizzata attraverso lo sviluppo di una cultura di prevenzione articolata su piani diversi, quali ad esempio campagne di sensibilizzazione, con adeguate forme di comunicazione e informazione, per medici di base, operatori sociali e della polizia,  oppure per la cittadinanza più esposta; corsi di formazione ad hoc per operatori sociali e della polizia; un adeguato supporto psicologico delle persone particolarmente vulnerabili; organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto; una conforme realizzazione di punti d’ascolto e sostegno telefonico, ed altro ancora che in questa occasione ometto di citare.

 

Per quanto concerne l’intervento sui casi, ritengo di primaria importanza la qualità della “presa in carico” da parte della Polizia nel momento in cui la vittima denuncerà i fatti.

In queste circostanze, un ascolto paziente e attivo volto innanzitutto al conforto della persona è fondamentale; possibilmente all’interno di uno spazio accogliente, tranquillo e rispettoso della “intimità” delle esperienze vissute; che offra sicurezza innanzitutto attraverso un ascolto cortese e rispettoso, tale da creare un clima di fiducia e confidenza.

 

Se adeguatamente preparati, gli addetti della polizia potrebbero essere in grado di fornire anche un primo soccorso psicologico, “competente” e “umano”, in grado di sostenere le persone senza essere intrusivi; valutare i bisogni e le preoccupazioni della persona; aiutare le vittime a soddisfare i loro bisogni primari e aiutarle a ottenere le informazioni per raggiungere i servizi e il sostegno sociale di cui hanno bisogno; proteggere le persone da eventuali nuovi danni.

 

Lo psicologo rimarrebbe a disposizione per i casi più complicati.

Codice di condotta degli appartenenti alle forze di Polizia

Quando ne faccio cenno con i diretti interessati, essi di solito mi guardano straniti, come se stessi parlando di mondi alieni. Eppure il Codice di condotta degli appartenenti alle forze di Polizia (approvato dall’Assemblea Generale ONU, il 17 dicembre 1979) è realtà.

 

Articolo 1

Gli appartenenti alle forze di polizia assolveranno in ogni momento i compiti loro affidati dalla legge, servendo la comunità e proteggendo ogni singolo individuo contro ogni atto illecito, coerentemente con l’alto grado di responsabilità richiesto dalla loro professione.

Commentario:

a) Il termine “appartenente alle forze di polizia” indica ogni funzionario, sia nominato sia eletto, che esercita i poteri di polizia, in particolare il potere di fermo o arresto.

b) Nei paesi in cui i poteri di polizia sono esercitati da autorità militari, sia in uniforme sia in civile, o da servizi di sicurezza statali il termine “appartenente alle forze di polizia” va esteso ai funzionari di quei corpi e servizi.

c) Si intende in particolare che il servizio alla comunità deve includere l’assistenza a quei membri della comunità che a causa di emergenze personali, economiche, sociali o di altro tipo hanno bisogno di aiuto immediato.

d) Questa norma tende a coprire non solo tutti gli atti violenti, predatori o dannosi, ma si estende a tutta la gamma dei divieti sanciti dalle leggi penali. Si estende alle persone incapaci dal punto di vista della responsabilità penale.

I commentari forniscono informazioni utili a facilitare l’uso del codice nell’ambito delle legislazioni e prassi nazionali. Inoltre dei commentari nazionali o regionali, destinati a promuovere l’applicazione del codice, dovrebbero identificare le particolarità dei sistemi e prassi legali di ogni stato o area continentale.

Articolo 2

Nello svolgimento dei doveri d’ufficio, gli appartenenti alle forze di polizia rispetteranno e proteggeranno la dignità umana e sosterranno e rinforzeranno i diritti dell’uomo.

Commentario:

a) I diritti dell’uomo in questione sono quelli identificati e protetti dalla legge domestica e internazionale. Fra i maggiori strumenti internazionali si citano: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Dichiarazione per proteggere tutti gli individui dall’essere sottoposti a tortura e ad altre forme di trattamento o pena crudeli, inumane o degradanti, la Dichiarazione dell’ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sulla soppressione e punizione del crimine di apartheid, la Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, le Regole minime per il trattamento dei detenuti e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

b) I commentari nazionali a questa norma debbono indicare le normative domestiche e regionali che identificano e proteggono questi diritti.

Articolo 3

Gli appartenenti alle forze di polizia possono fare uso della forza solo in caso di stretta necessità e solo nei limiti richiesti dal compimento del proprio dovere.

Commentario:

a) La norma rileva che l’uso della forza da parte degli appartenenti alle forze di polizia deve essere un fatto eccezionale; infatti, mentre implica che gli appartenenti alle forze di polizia possono essere autorizzati ad usare la forza, quando questo è ragionevolmente necessario per prevenire un crimine o per arrestare o partecipare all’arresto di criminali o sospetti, il testo sottolinea che non si può mai usare la forza al di là di tali limiti.

b) Le leggi domestiche normalmente impongono limiti all’uso della forza da parte degli appartenenti alle forze di polizia, facendo ricorso a un principio di proporzionalità. Tale principio va rispettato nell’interpretare questa norma, che non si può in alcun caso interpretare come un’autorizzazione all’uso in modo non proporzionato ai legittimi obiettivi da raggiungere.

c) L’uso delle armi da fuoco va considerato una misura estrema e occorre fare ogni sforzo per evitarlo, specialmente contro i minorenni. In generale, le armi da fuoco dovrebbero essere usate solo quando un autore di reato offre resistenza armata o pone in qualche altro modo a rischio la vita degli altri e non esistono misure meno estreme capaci di contenerlo e fermarlo. In ogni caso in cui si sia usata un’arma da fuoco, occorre fare un immediato rapporto all’autorità competente.

Articolo 4

Gli appartenenti alle forze di polizia non devono rendere note informazioni di natura confidenziale in loro possesso a meno che il dovere d’ufficio o la necessità della giustizia non richiedano assolutamente di farlo.

Commentario:

Proprio per la natura della loro professione, gli appartenenti alle forze di polizia vengono a conoscere fatti riguardanti la vita privata di altri o potenzialmente dannosi per i loro interessi, e ancor più per la loro reputazione. Essi devono usare ogni cura e precauzione per salvaguardare tali informazioni e renderle note solamente se necessario per svolgere doveri d’ufficio o servire le necessità della giustizia. Renderle pubbliche per qualunque altro motivo è una grave mancanza.

Articolo 5

Nessun appartenente alle forze di polizia infliggerà, istigherà o tollererà atti di tortura o altri tipi di trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti, né potrà invocare attenuanti come ordini superiori o circostanze eccezionali – come lo stato di guerra o il pericolo di guerra imminente, le minacce alla sicurezza nazionale, l’instabilità politica o ogni altro tipo di emergenza pubblica – come giustificazioni della tortura o di altri tipi di trattamento o pena crudeli, inumani a degradanti.

Commentario:

a) Questo divieto discende dalla Dichiarazione per proteggere tutti gli individui dall’essere sottoposti a tortura e ad altre forme di trattamento o pena crudeli, inumane o degradanti, adottata all’Assemblea Generale, secondo cui: “Un tale atto è un’offesa alla dignità umana e deve essere condannata come un rifiuto degli scopi dello Statuto delle Nazioni Unite e una violazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali proclamate dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (e dagli altri strumenti internazionali) sui diritti dell’uomo”.

b) La Dichiarazione definisce il termine “tortura” come: “… ogni atto con cui un pubblico ufficiale intenzionalmente infligge, o istiga un altro ad infliggere, un grave dolore o sofferenza, sia fisici sia mentali, ad un individuo allo scopo di ottenere da lui o da altri un’informazione o una confessione, di punirlo per un atto che ha commesso o è sospettato di aver commesso, o di intimidire lui o altri. Non include il dolore o la sofferenza che derivano esclusivamente, per ragioni intrinseche o accidentali, da sanzioni legittime in linea con i principi delle Regole minime per il  trattamento dei detenuti”.

c) Il significato di “trattamento a pena crudeli, inumani o degradanti” non è stato definito dall’Assemblea Generale, ma deve essere interpretato nel modo più estensivo possibile in modo da fornire protezione contro ogni abuso sia fisico sia mentale.

Commentario:

a) Il Codice avrà valore coercitivo non appena incorporato nella legislazione o prassi domestica. Se queste comprendano norme più rigorose, andranno osservate queste ultime.

b) L’articolo cerca di preservare un giusto equilibrio fra la necessità di disciplina interna nell’agenzia dalla quale dipende in larga misura la sicurezza pubblica e la necessità di intervenire contro le violazioni dei diritti dell’uomo. Gli appartenenti alle forze di polizia denunceranno le violazioni attraverso la catena di comando e intraprenderanno altre prassi legali al di fuori di questa, solo se non sarà disponibile o non avrà effetto alcun altro rimedio. È chiaro che, per avere denunciato una violazione o una tentata violazione del Codice, gli appartenenti alle forze di polizia non devono subire alcuna sanzione amministrativa o d’altro tipo.

c) La frase “apposite autorità od organismi con potere di controllo e di intervento” si riferisce a qualunque autorità o organismo istituiti dalla legge domestica, sia interni o esterni alle forze di polizia, con potere statutario, consuetudinario o di altro tipo, di esaminare reclami e denunce relativi alle violazioni del Codice.

d) In alcuni paesi, i mezzi di comunicazione di massa possono svolgere un ruolo di controllo dei reclami simile a quello delle istituzioni citate nel paragrafo c. Gli appartenenti alle forze di polizia possono essere quindi giustificati se, come estremo rimedio, secondo la legge e i costumi del proprio paese e nel rispetto dell’articolo 4 di questo Codice, richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica su una violazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

e) Gli appartenenti alle forze di polizia che operano secondo le norme di questo Codice meritano il rispetto, pieno supporto e cooperazione sia della comunità e dell’istituzione in cui servono, sia di tutte le forze di polizia.

Articolo 6

Gli appartenenti alle forze di polizia garantiranno la totale protezione della salute delle persone in loro custodia. In particolare, essi prenderanno immediate misure per assicurare le cure mediche quando necessario.

Commentario:

a) La frase “cure mediche” indica i servizi forniti da ogni tipo di personale sanitario – compresi medici e paramedici – che devono essere assicurati ogni volta che siano necessari o vengano richiesti.

b) È probabile che nei ruoli della polizia sia inserito del personale medico, del cui parere i funzionari devono tenere conto quando richiedono di fornire a una persona sotto custodia un trattamento attraverso, o in consulto con personale medico esterno.

c) Si capisce che gli appartenenti alle forze di polizia devono procurare le cure mediche anche per le vittime di reati o d’incidenti scaturiti dalla commissione di un reato.

Articolo 7

Gli appartenenti alle forze di polizia non dovranno mai essere coinvolti in atti di corruzione. Anzi si opporranno rigorosamente alla corruzione e la combatteranno.

Commentario:

a) Ogni atto di corruzione, come ogni altra forma di abuso di autorità, è incompatibile con la professione di funzionario di polizia. Occorre prendere i dovuti provvedimenti di legge contro qualunque appartenente alle forze di polizia colpevole di corruzione con estremo rigore, poiché uno stato non può applicare la legge sui propri cittadini, se non può, o non vuole, applicarla sui propri funzionari e all’interno delle amministrazioni pubbliche.

b) La completa definizione di corruzione è fornita dalle legislazioni domestiche; ma essa include in ogni caso la commissione o omissione di un atto nello svolgimento dei propri doveri, in cambio di doni, promesse o incentivi richiesti o accettati, o illecita accettazione di tali favori dopo avere commesso o omesso un atto.

c) L’espressione “atto di corruzione” sopra citata va interpretata come inclusiva di “tentata corruzione”.

Articolo 8

Gli appartenenti alle forze di polizia rispetteranno la legge e questo Codice e si opporranno, con tutte le loro forze e estremo rigore, ad ogni violazione contro le loro norme.

Gli appartenenti alle forze di polizia che avranno motivo di credere che una violazione del Codice sia avvenuta o stia per avvenire, denunceranno il fatto ai propri superiori e, se necessario, ad altre apposite autorità od organismi con potere di controllo e intervento.

Commentario:

a) Il Codice avrà valore coercitivo non appena incorporato nella legislazione o prassi domestica. Se queste comprendono norme più rigorose, andranno osservate queste ultime.

b) L’articolo cerca di preservare un giusto equilibrio fra la necessità di disciplina interna nell’agenzia dalla quale dipende in larga misura la sicurezza pubblica e la necessità di intervenire contro le violazioni dei diritti dell’uomo. Gli appartenenti alle forze di polizia denunceranno le violazioni attraverso la catena di comando e intraprenderanno altri passi legali al di fuori di questa solo se non sarà disponibile o non avrà effetto alcun altro rimedio. È chiaro che, per avere denunciato una violazione o una tentata violazione del Codice, gli appartenenti alle forze di polizia non devono subire alcuna sanzione amministrativa o d’altro tipo.

c) La frase “apposite autorità od organismi con potere di controllo e intervento” si riferisce a qualunque autorità o organismo istituiti dalla legge domestica, sia interni o esterni alle forze di polizia, con potere statutario, consuetudinario o di altro tipo, di esaminare reclami e denunce relativi alle violazioni del Codice.

d) In alcuni paesi, i mezzi di comunicazione di massa possono svolgere, un ruolo di controllo dei reclami simile a quello delle istituzioni citate nel paragrafo c. Gli appartenenti alle forze di polizia possono essere quindi giustificati se, come estremo rimedio, secondo la legge ed i costumi del proprio paese e nel rispetto dell’articolo 4 di questo Codice, richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica su una violazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Gli appartenenti alle forze di polizia che operano secondo le norme di questo Codice meritano il rispetto, pieno supporto e cooperazione sia della comunità e dell’istituzione in cui servono, sia di tutte le forze di polizia.