Codice di condotta degli appartenenti alle forze di Polizia

Codice di condotta degli appartenenti alle forze di Polizia

Quando ne faccio cenno con i diretti interessati, essi di solito mi guardano straniti, come se stessi parlando di mondi alieni. Eppure il Codice di condotta degli appartenenti alle forze di Polizia (approvato dall’Assemblea Generale ONU, il 17 dicembre 1979) è realtà.

 

Articolo 1

Gli appartenenti alle forze di polizia assolveranno in ogni momento i compiti loro affidati dalla legge, servendo la comunità e proteggendo ogni singolo individuo contro ogni atto illecito, coerentemente con l’alto grado di responsabilità richiesto dalla loro professione.

Commentario:

a) Il termine “appartenente alle forze di polizia” indica ogni funzionario, sia nominato sia eletto, che esercita i poteri di polizia, in particolare il potere di fermo o arresto.

b) Nei paesi in cui i poteri di polizia sono esercitati da autorità militari, sia in uniforme sia in civile, o da servizi di sicurezza statali il termine “appartenente alle forze di polizia” va esteso ai funzionari di quei corpi e servizi.

c) Si intende in particolare che il servizio alla comunità deve includere l’assistenza a quei membri della comunità che a causa di emergenze personali, economiche, sociali o di altro tipo hanno bisogno di aiuto immediato.

d) Questa norma tende a coprire non solo tutti gli atti violenti, predatori o dannosi, ma si estende a tutta la gamma dei divieti sanciti dalle leggi penali. Si estende alle persone incapaci dal punto di vista della responsabilità penale.

I commentari forniscono informazioni utili a facilitare l’uso del codice nell’ambito delle legislazioni e prassi nazionali. Inoltre dei commentari nazionali o regionali, destinati a promuovere l’applicazione del codice, dovrebbero identificare le particolarità dei sistemi e prassi legali di ogni stato o area continentale.

Articolo 2

Nello svolgimento dei doveri d’ufficio, gli appartenenti alle forze di polizia rispetteranno e proteggeranno la dignità umana e sosterranno e rinforzeranno i diritti dell’uomo.

Commentario:

a) I diritti dell’uomo in questione sono quelli identificati e protetti dalla legge domestica e internazionale. Fra i maggiori strumenti internazionali si citano: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Dichiarazione per proteggere tutti gli individui dall’essere sottoposti a tortura e ad altre forme di trattamento o pena crudeli, inumane o degradanti, la Dichiarazione dell’ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sulla soppressione e punizione del crimine di apartheid, la Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, le Regole minime per il trattamento dei detenuti e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

b) I commentari nazionali a questa norma debbono indicare le normative domestiche e regionali che identificano e proteggono questi diritti.

Articolo 3

Gli appartenenti alle forze di polizia possono fare uso della forza solo in caso di stretta necessità e solo nei limiti richiesti dal compimento del proprio dovere.

Commentario:

a) La norma rileva che l’uso della forza da parte degli appartenenti alle forze di polizia deve essere un fatto eccezionale; infatti, mentre implica che gli appartenenti alle forze di polizia possono essere autorizzati ad usare la forza, quando questo è ragionevolmente necessario per prevenire un crimine o per arrestare o partecipare all’arresto di criminali o sospetti, il testo sottolinea che non si può mai usare la forza al di là di tali limiti.

b) Le leggi domestiche normalmente impongono limiti all’uso della forza da parte degli appartenenti alle forze di polizia, facendo ricorso a un principio di proporzionalità. Tale principio va rispettato nell’interpretare questa norma, che non si può in alcun caso interpretare come un’autorizzazione all’uso in modo non proporzionato ai legittimi obiettivi da raggiungere.

c) L’uso delle armi da fuoco va considerato una misura estrema e occorre fare ogni sforzo per evitarlo, specialmente contro i minorenni. In generale, le armi da fuoco dovrebbero essere usate solo quando un autore di reato offre resistenza armata o pone in qualche altro modo a rischio la vita degli altri e non esistono misure meno estreme capaci di contenerlo e fermarlo. In ogni caso in cui si sia usata un’arma da fuoco, occorre fare un immediato rapporto all’autorità competente.

Articolo 4

Gli appartenenti alle forze di polizia non devono rendere note informazioni di natura confidenziale in loro possesso a meno che il dovere d’ufficio o la necessità della giustizia non richiedano assolutamente di farlo.

Commentario:

Proprio per la natura della loro professione, gli appartenenti alle forze di polizia vengono a conoscere fatti riguardanti la vita privata di altri o potenzialmente dannosi per i loro interessi, e ancor più per la loro reputazione. Essi devono usare ogni cura e precauzione per salvaguardare tali informazioni e renderle note solamente se necessario per svolgere doveri d’ufficio o servire le necessità della giustizia. Renderle pubbliche per qualunque altro motivo è una grave mancanza.

Articolo 5

Nessun appartenente alle forze di polizia infliggerà, istigherà o tollererà atti di tortura o altri tipi di trattamento o pena crudeli, inumani o degradanti, né potrà invocare attenuanti come ordini superiori o circostanze eccezionali – come lo stato di guerra o il pericolo di guerra imminente, le minacce alla sicurezza nazionale, l’instabilità politica o ogni altro tipo di emergenza pubblica – come giustificazioni della tortura o di altri tipi di trattamento o pena crudeli, inumani a degradanti.

Commentario:

a) Questo divieto discende dalla Dichiarazione per proteggere tutti gli individui dall’essere sottoposti a tortura e ad altre forme di trattamento o pena crudeli, inumane o degradanti, adottata all’Assemblea Generale, secondo cui: “Un tale atto è un’offesa alla dignità umana e deve essere condannata come un rifiuto degli scopi dello Statuto delle Nazioni Unite e una violazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali proclamate dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (e dagli altri strumenti internazionali) sui diritti dell’uomo”.

b) La Dichiarazione definisce il termine “tortura” come: “… ogni atto con cui un pubblico ufficiale intenzionalmente infligge, o istiga un altro ad infliggere, un grave dolore o sofferenza, sia fisici sia mentali, ad un individuo allo scopo di ottenere da lui o da altri un’informazione o una confessione, di punirlo per un atto che ha commesso o è sospettato di aver commesso, o di intimidire lui o altri. Non include il dolore o la sofferenza che derivano esclusivamente, per ragioni intrinseche o accidentali, da sanzioni legittime in linea con i principi delle Regole minime per il  trattamento dei detenuti”.

c) Il significato di “trattamento a pena crudeli, inumani o degradanti” non è stato definito dall’Assemblea Generale, ma deve essere interpretato nel modo più estensivo possibile in modo da fornire protezione contro ogni abuso sia fisico sia mentale.

Commentario:

a) Il Codice avrà valore coercitivo non appena incorporato nella legislazione o prassi domestica. Se queste comprendano norme più rigorose, andranno osservate queste ultime.

b) L’articolo cerca di preservare un giusto equilibrio fra la necessità di disciplina interna nell’agenzia dalla quale dipende in larga misura la sicurezza pubblica e la necessità di intervenire contro le violazioni dei diritti dell’uomo. Gli appartenenti alle forze di polizia denunceranno le violazioni attraverso la catena di comando e intraprenderanno altre prassi legali al di fuori di questa, solo se non sarà disponibile o non avrà effetto alcun altro rimedio. È chiaro che, per avere denunciato una violazione o una tentata violazione del Codice, gli appartenenti alle forze di polizia non devono subire alcuna sanzione amministrativa o d’altro tipo.

c) La frase “apposite autorità od organismi con potere di controllo e di intervento” si riferisce a qualunque autorità o organismo istituiti dalla legge domestica, sia interni o esterni alle forze di polizia, con potere statutario, consuetudinario o di altro tipo, di esaminare reclami e denunce relativi alle violazioni del Codice.

d) In alcuni paesi, i mezzi di comunicazione di massa possono svolgere un ruolo di controllo dei reclami simile a quello delle istituzioni citate nel paragrafo c. Gli appartenenti alle forze di polizia possono essere quindi giustificati se, come estremo rimedio, secondo la legge e i costumi del proprio paese e nel rispetto dell’articolo 4 di questo Codice, richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica su una violazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

e) Gli appartenenti alle forze di polizia che operano secondo le norme di questo Codice meritano il rispetto, pieno supporto e cooperazione sia della comunità e dell’istituzione in cui servono, sia di tutte le forze di polizia.

Articolo 6

Gli appartenenti alle forze di polizia garantiranno la totale protezione della salute delle persone in loro custodia. In particolare, essi prenderanno immediate misure per assicurare le cure mediche quando necessario.

Commentario:

a) La frase “cure mediche” indica i servizi forniti da ogni tipo di personale sanitario – compresi medici e paramedici – che devono essere assicurati ogni volta che siano necessari o vengano richiesti.

b) È probabile che nei ruoli della polizia sia inserito del personale medico, del cui parere i funzionari devono tenere conto quando richiedono di fornire a una persona sotto custodia un trattamento attraverso, o in consulto con personale medico esterno.

c) Si capisce che gli appartenenti alle forze di polizia devono procurare le cure mediche anche per le vittime di reati o d’incidenti scaturiti dalla commissione di un reato.

Articolo 7

Gli appartenenti alle forze di polizia non dovranno mai essere coinvolti in atti di corruzione. Anzi si opporranno rigorosamente alla corruzione e la combatteranno.

Commentario:

a) Ogni atto di corruzione, come ogni altra forma di abuso di autorità, è incompatibile con la professione di funzionario di polizia. Occorre prendere i dovuti provvedimenti di legge contro qualunque appartenente alle forze di polizia colpevole di corruzione con estremo rigore, poiché uno stato non può applicare la legge sui propri cittadini, se non può, o non vuole, applicarla sui propri funzionari e all’interno delle amministrazioni pubbliche.

b) La completa definizione di corruzione è fornita dalle legislazioni domestiche; ma essa include in ogni caso la commissione o omissione di un atto nello svolgimento dei propri doveri, in cambio di doni, promesse o incentivi richiesti o accettati, o illecita accettazione di tali favori dopo avere commesso o omesso un atto.

c) L’espressione “atto di corruzione” sopra citata va interpretata come inclusiva di “tentata corruzione”.

Articolo 8

Gli appartenenti alle forze di polizia rispetteranno la legge e questo Codice e si opporranno, con tutte le loro forze e estremo rigore, ad ogni violazione contro le loro norme.

Gli appartenenti alle forze di polizia che avranno motivo di credere che una violazione del Codice sia avvenuta o stia per avvenire, denunceranno il fatto ai propri superiori e, se necessario, ad altre apposite autorità od organismi con potere di controllo e intervento.

Commentario:

a) Il Codice avrà valore coercitivo non appena incorporato nella legislazione o prassi domestica. Se queste comprendono norme più rigorose, andranno osservate queste ultime.

b) L’articolo cerca di preservare un giusto equilibrio fra la necessità di disciplina interna nell’agenzia dalla quale dipende in larga misura la sicurezza pubblica e la necessità di intervenire contro le violazioni dei diritti dell’uomo. Gli appartenenti alle forze di polizia denunceranno le violazioni attraverso la catena di comando e intraprenderanno altri passi legali al di fuori di questa solo se non sarà disponibile o non avrà effetto alcun altro rimedio. È chiaro che, per avere denunciato una violazione o una tentata violazione del Codice, gli appartenenti alle forze di polizia non devono subire alcuna sanzione amministrativa o d’altro tipo.

c) La frase “apposite autorità od organismi con potere di controllo e intervento” si riferisce a qualunque autorità o organismo istituiti dalla legge domestica, sia interni o esterni alle forze di polizia, con potere statutario, consuetudinario o di altro tipo, di esaminare reclami e denunce relativi alle violazioni del Codice.

d) In alcuni paesi, i mezzi di comunicazione di massa possono svolgere, un ruolo di controllo dei reclami simile a quello delle istituzioni citate nel paragrafo c. Gli appartenenti alle forze di polizia possono essere quindi giustificati se, come estremo rimedio, secondo la legge ed i costumi del proprio paese e nel rispetto dell’articolo 4 di questo Codice, richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica su una violazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Gli appartenenti alle forze di polizia che operano secondo le norme di questo Codice meritano il rispetto, pieno supporto e cooperazione sia della comunità e dell’istituzione in cui servono, sia di tutte le forze di polizia.

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