Madre e nonno troppo protettivi: condannati per maltrattamenti in famiglia

Madre e nonno troppo protettivi: condannati per maltrattamenti in famiglia

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 ottobre 2011, n. 36503, ha confermato la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, già disposta dai giudici di merito in capo alla madre e al nonno materno, giudicati “iperprotettivi” nei confronti di un ragazzino minore di età.

Nei fatti la madre e il nonno materno del minorenne ricorrono per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che li ha condannati per il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 c.p., che confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di Ferrara. I due ricorrenti risultano imputati per aver in concorso tra loro, in qualità di conviventi, rispettivamente del figlio e del nipote minore di età, commesso il reato di maltrattamenti in famiglia, mediante atteggiamenti iperprotettivi verso il minore medesimo, consistiti nel non far frequentare con regolarità la scuola, nell’impedire la sua socializzazione, nell’impartire uno stile di vita tale da incidere sullo sviluppo psichico, con consequenziali disturbi deambulatori, ed infine per avergli rappresentato la figura paterna come negativa e violenta, imponendogli di farsi chiamare col cognome materno.

I giudici di merito, concordi sulla qualificazione del reato ascritto, hanno definito le condotte poste in essere dai due imputati quali “atteggiamenti iperprotettivi” ed “eccesso dì accudienza”, “deprivazioni sociali” come l’impedimento dei rapporti coi coetanei, e “deprivazioni psicologiche”, come la rimozione della figura paterna.

Siffatte condotte sono state ritenute idonee a ritardare nel minore lo sviluppo psicologico relazionale, coi coetanei e la figura paterna, nonché l’acquisizione di abilità in attività materiali e fisiche, come la corretta deambulazione.

La Cassazione, nello svolgere le proprie argomentazioni poste a base del rigetto il ricorso, premette che la sentenza di secondo grado, oggetto dell’impugnazione, non può essere valutata isolatamente, bensì deve essere esaminata in correlazione con la sentenza di primo grado, definendo entrambe “sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti”. La Corte d’Appello ha confermato la prima sentenza attraverso un giudizio di diritto che per la difesa non può essere condiviso: per confermare la citata decisione, avrebbe addirittura “rimodellato” la configurazione del reato di maltrattamenti ed i relativi elementi costitutivi, per rendere applicabile la fattispecie astratta a condotte che, sempre secondo la tesi difensiva, non possono rientrare nell’ambito dell’elemento oggettivo della norma del c.p.

Infatti l’ipercura e l’iperprotezione, per la difesa, non possono costituire l’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti, poiché che tra le condotte di chi maltratta e di chi ipercura o iperprotegge sussiste “un’incompatibilità strutturale insanabile”.

La Corte tuttavia rammenta che nel reato di maltrattamenti, ex art. 572 c.p. l’oggetto giuridico non è rappresentato soltanto dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da condotte violente, bensì pure dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle persone, citando un proprio precedente (Cass. pen. sez. 6, 37019/2003), a prescindere quindi da condotte di carattere vessatorio e violento.

Circa l’elemento soggetto, gli ermellini rilevano che la persistenza delle metodiche di iperaccudienza e di isolamento, talora imposte e talora concordate, rappresenta un chiaro sintomo della ricorrenza in capo agli imputati dell’”intenzionalità” che connota il reato oggetto del capo di imputazione.

(Altalex, 18 ottobre 2011. Nota di Laura Biarella)

http://www.altalex.com/index.php?idu=118897&cmd5=2eb93ab8c007e01909a3cbbf5ffeec2c&idnot=53955

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